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Legge 12/01/1909
(G.U. n. 8 del 12/01/1909) Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 28/12/1908.
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1 E' assegnata la somma di lire trenta milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28/01/1908, nei Comuni che saranno indicati in un elenco da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri. Il Governo del Re è autorizzato a ripartire le dette somme fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze. Per tutti i lavori di cui nel primo comma, il Governo è autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata, od anche in economia. Per i pagamenti, il mandato di anticipazione non può superare £ 50.000 e il mandato a disposizione non può essere emesso per somma maggiore di £ 100.000. L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dall'ispettore compartimentale del genio civile ovvero dal capo dell'ufficio che per decreto del ministro dei lavori pubblici sarà istituito per un determinato servizio, ed essa avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico sia di convenienza amministrativa.
Art. 2 A favore delle province di Messina e di Reggio Calabria e dei Comuni indica- ti nell'articolo precedente, viene stabilita per cinque anni solari, a cominciare dal 1909, un'addizionale di un cinquantesimo (centesimi due per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A, 2) della categoria A e delle categorie B, C, D nonché alle tasse sulle successioni e sugli affari, in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo d'importo inferiore ad una lira. Allo stesso scopo, é raddoppiata la tassa di bollo pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato nonché sulle linee di navigazione esercitate da Società italiane. Sono esclusi dalla soprattassa tutti i biglietti semplici di 3¡ classe per le percorrenze non superiori ai 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3¡ classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri. Il Governo del Re è autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le Province ed i Comuni, tenendo presente: 1° le somme occorrenti a pareggiare i bilanci 2° la necessità di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali. Le somme dai detti proventi saranno inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.
Art. 3 Le occupazioni temporanee dei beni immobili, che possano occorrere per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché per la costruzione di baracche e di edifizi, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dai prefetti o sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25/06/1865 n. 2359, modificati da quella del 18/12/1879 n. 5188. La durata delle occupazioni può essere fissata per cinque anni e s'intenderà protratta di anno in anno fino al termine di un altro quinquennio decorrente dal giorno in cui ebbero luogo, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima. Quando l'indennità offerta non sia stata accettata, essa sarà determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge 9 luglio 1908 n. 445. Qualora occorresse rendere definitive le occupazioni temporanee, la indennità dovuta ai proprietari sarà fissata giusta le prescrizioni del 1¡ e 2¡ comma dell'art. 46 precitato, computando il sessennio per quanto riguarda i fitti coacervati dal giorno 28 dicembre 1908.
Art. 4 Sono applicabili a tutte le opere da eseguirsi per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908, le disposizioni dell'art. 31 della legge 25 giugno 1906 n. 255.
Art. 5 I Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, qualunque sia il numero dei loro abitanti, potranno, entro cinque anni dalla pubblicazione del- la presente legge, fare un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n.2359. Sono estese ai piani regolatori di cui al precedente comma le disposizioni dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1906, n.255, e le indennità dovranno essere determinate in base alle condizioni in cui i beni espropriati si trovavano nel dicembre 1908, anteriormente al terremoto. Le facilitazioni concesse dalla presente legge per la formazione dei piani regolatori e per le espropriazioni sia temporanee che definitive, potranno esse- re con decreto reale estese ai corpi morali che per scopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.
Art. 6 E' data facoltà al Governo del Re di dare, pei Comuni considerati nella presente legge, provvedimenti eccezionali allo scopo: di garantire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati, e dei dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le questioni di proprietà secondo il diritto comune; di stabilire l'accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni; di ricostruire i registri di stato civile; di ricostruire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni; di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie; di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari; di ricostruire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti a enti morali; di stabilire in via provvisoria, le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle province di Messina e Reggio Calabria, anche annettendole, sempre temporaneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed, ove occorra, altresì la competenza per materia e valore; di nominare, ove occorra, commissari regi, per un periodo di tempo anche superiore al normale; per l'amministrazione dei Comuni, coi poteri del Consiglio comunale; per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale; e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere al tresì al loro riordinamento; di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare; di prorogare o tenere sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa, di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.
Art. 7 Il Governo del Re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sarà costituita una speciale commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici. Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, che sieno fatte secondo tali norme, sono accordati i seguenti benefici: l'esenzione dalla imposta fabbricati per quindici anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione, la concessione ai privati o agli Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, da parte delle Casse di Risparmio, degli Istituti di credito fondiario, e degli istituti ordinari e cooperativi di credito, di mutui ipotecari al saggio di interesse non superiore al 4 percento, ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentato di un decimo per tenere sollevati dalle eventuali perdite gli istituti mutuanti. La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, supera £
5.000 dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge. Per i mutui considerati nel comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge per i danneggiati dal terremoto del 1905 in Calabria in data 25 giugno 1906, n.255, e gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge 9 luglio 1908, n.445. La spesa a carico dello Stato come al comma 2 sarà scritta nel bilancio Ministero del tesoro.
Art. 8 Nei Comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1, é sospesa la riscossione del- l'imposta erariale e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l'anno 1909. Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati, si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale, con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici. Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917. A carico dello Stato sarà corrisposta alle province di Messina e di Reggio Calabria e ai Comuni già indicati, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata negli anni suddetti. Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
Art. 9 Nei Comuni indicati nell'art. 1, la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli é sospesa per tutto l'anno 1909. I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria B e C, avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una revisione straordinaria. Le quote d'imposta delle quali é stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1910 e 1911.
Art. 10 Per i Comuni di Messina e di Reggio Calabria è sospesa, dal primo gennaio 1909, la riscossione dei canoni di abbonamento per il dazio di consumo governativo. Per gli altri Comuni considerati nella presente legge, saranno sospesi o ridotti, dalla stessa epoca i canoni di abbonamento per il detto dazio, come verrà stabilito dalla Commissione centrale di cui all'art. 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n.248. A siffatto scopo sono immediatamente devoluti i fondi pervenuti allo Stato dal primo luglio 1908 e quelli che perverranno sino al trenta giugno 1909, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del citato testo unico. La somma che ancora occorresse, oltre l'ammontare di tali proventi farà carico al bilancio dello Stato. E' annullato il debito arretrato del Comune di Messina per canone daziario governativo.
Art. 11 La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province di Messina e Reggio Calabria e ai Comuni indicati nell'art.1, prestiti ammortizzabili nel periodo di cinquant'anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto l'anno 1908. Le quote di sovraimposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 al 1917.
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